Colture azotofissatrici occhio alle distanze
il parametro del 5% delle aree di interesse ecologico, tra le svariate possibilità
ha anche quella di colmare quel 5% con colture azotofissatrici. Coltivazioni che
saranno consentite ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici...
L’articolo 11 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 sulla nuova Pac, dà alcune utili indicazioni in tema di greening, o pagamento ecologico, con un focus sulle colture azotofissatrici, quali, ad esempio, la soia e l’erba medica.
Come noto, infatti, le colture azotofissatrici possono essere una valida soluzione al problema della diversificazione colturale dei seminativi e, soprattutto, a quello delle EFA o aree di interesse ecologico, in quanto possono consentire il rispetto dei parametri imposti per l’ottenimento del pagamento greening. Un’azienda che coltivi oltre 15 ettari a seminativo e che, quindi, debba rispettare il parametro del 5% delle aree di interesse ecologico, infatti, tra le svariate possibilità ha anche quella di colmare quel 5% con colture azotofissatrici.
L’articolo 11 del Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 precisa che la coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del D. L. 3 aprile 2006 n. 152 e ad almeno 5 metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua. Chiaramente, restano ferme le ulteriori limitazioni previste per le zone vulnerabili ai nitrati.
Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)