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Colture azotofissatrici occhio alle distanze


L’articolo 11 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 sulla nuova Pac, dà alcune utili indicazioni in tema di greening, o pagamento ecologico, con un focus sulle colture azotofissatrici, quali, ad esempio, la soia e l’erba medica.
Come noto, infatti, le colture azotofissatrici possono essere una valida soluzione al problema della diversificazione colturale dei seminativi e, soprattutto, a quello delle EFA o aree di interesse ecologico, in quanto possono consentire il rispetto dei parametri imposti per l’ottenimento del pagamento greening. Un’azienda che coltivi oltre 15 ettari a seminativo e che, quindi, debba rispettare il parametro del 5% delle aree di interesse ecologico, infatti, tra le svariate possibilità ha anche quella di colmare quel 5% con colture azotofissatrici.
L’articolo 11 del Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 precisa che la coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del D. L. 3 aprile 2006 n. 152 e ad almeno 5 metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua. Chiaramente, restano ferme le ulteriori limitazioni previste per le zone vulnerabili ai nitrati.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)