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Coltivatori e professionali come funziona l’esonero Inps


La legge di bilancio 2017, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, dispone a favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), di età inferiore a quaranta anni, iscritti nella previdenza agricola, l’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Inps agricola).

La circolare Inps del 11 maggio ci fornisce i seguenti chiarimenti:

Destinatari del beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017; che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Possono, altresì, essere ammessi al beneficio i Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola; la cui azienda è ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e/o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre.

Ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’Istituto accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.

Misura e durata dell’esonero

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:

– Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
– Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel 2016 con aziende in territori montani e/o zone svantaggiate, ammessi al beneficio, si precisa che l’esonero sarà applicato, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Sono esclusi dall’agevolazione:

– Il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;

– Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. sotto-contribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.

Sergio Quintavalle, Mondagri (Alba)