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Canone Rai in bolletta quando non bisogna pagarlo


Da quest’anno, il canone RAI non risulta più un importo a sé stante, da pagare con procedura autonoma, ma viene addebitato ai contribuenti all’interno della bolletta dell’energia elettrica.
Dato il primo anno di applicazione e la moltitudine di casistiche differenti, può capitare, in alcuni casi, che il canone RAI venga richiesto anche a soggetti che non sono tenuti a corrisponderlo.
Un tipico caso è quello, ad esempio, del soggetto che, oltre all’abitazione principale, nella quale risiede, possiede una seconda casa. Può accadere che il fornitore di energia elettrica di tale seconda casa proceda ad addebitare il canone RAI in bolletta al soggetto, il quale, in tal modo, si ritroverebbe a pagarlo due volte: una volta per la sua casa di residenza ed un’altra per la sua seconda casa.
Il canone RAI, in effetti, non dovrebbe essere dovuto in un caso di utenza domestica non residente come può essere qualificata la seconda casa del soggetto dell’esempio di cui sopra.
Come procedere, dunque, in caso di richiesta del canone RAI qualora esso non sia dovuto?
Possono esserci due possibilità: procedere all’operazione prima di pagare la bolletta comprensiva del canone RAI, oppure prendere provvedimenti dopo averlo pagato in bolletta, situazione più frequente, quest’ultima, per chi ha l’addebito diretto su conto corrente dell’utenza energetica.
Nel caso in cui si riscontri la richiesta del canone RAI non dovuto in bolletta e non si sia ancora proceduto a pagarlo, è possibile contattare il fornitore di energia elettrica per farsi illustrare come poter procedere ad un pagamento parziale della bolletta, pari solo alla quota di energia e non anche al canone RAI, quindi si può procedere alla comunicazione telematica di canone RAI non dovuto per la fattispecie in questione.
Se, invece, si è già proceduto al pagamento del canone RAI in bolletta ed esso non sarebbe stato dovuto, è possibile procedere presentando apposita istanza di rimborso, mediante modulo da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, a partire dal 15 settembre 2016, tramite l’apposito applicativo dell’Agenzia delle Entrate.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)