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Breve viaggio nel labirinto fiscale degli agriturismi, alla scoperta del regime più conveniente


L’attività agrituristica è compresa tra le attività connesse a quella agricola principale di cui all’articolo 2135 del codice civile ed è regolata da specifiche leggi regionali.

REDDITO D’IMPRESA

Già questo primo passaggio fa comprendere come può esistere un’attività agrituristica solo se esiste un’attività agricola principale e non viceversa, come in molti casi si cerca di fare. L’attività agrituristica, nonostante sia svolta in un ambito “agricolo”, genera in ogni caso un reddito considerato d’impresa ed in quanto tale assoggettabile in linea di principio alle normali regole fiscali previste per tale categoria reddituale.

REGIME FORFETTARIO

Ad ogni buon conto per i soggetti Irpef (quindi persone fisiche e società di persone) la normativa fiscale prevede per l’attività agrituristica connessa all’attività agricola un regime naturale che consente di determinare in via forfettaria il reddito imponibile, applicando ai ricavi conseguiti un coefficiente di redditività del 25%.

Pertanto, ad esempio, nel caso di ricavi pari a 10.000,00 euro il reddito imponibile sarà forfettariamente determinato in 2.500,00 euro indipendentemente dagli acquisti effettuati. Questo possibilità risulta essere il regime naturale e non necessità di opzioni per la sua applicazione.

REGIME ALTERNATIVO

Qualora invece il contribuente volesse adottare un diverso regime fiscale scegliendo tra quelli attualmente previsti per l’attività d’impresa, dovrà esercitare specifica opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva. Se si opta per tale scelta è perché si ritiene che il 75% dei costi forfettariamente riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria con il metodo sopra esaminato non siano sufficienti e che una determinazione analitica del reddito (valore a dire differenza tra ricavi meno costi deducibili) possa determinare una base imponibile inferiore.

OPPORTUNE VALUTAZIONI

In prima analisi è necessario però evidenziare come l’abbandono del regime forfettario di cui sopra, previsto dalla Legge n. 413/1991, da parte di soggetti con volume di affari non superiore a 50.000,00 (riferiti all’attività agrituristica) comporta naturalmente l’assoggettamento ad un altro regime forfettario, quello previsto dalla Legge 190/2014, comma 54, meno conveniente di quello “naturale” revocato dall’imprenditore agricolo in quanto comporta una determinazione forfettaria della base imponibile, per la categoria in esame, del 40% dei ricavi (vale a dire che nel caso prima riportato a fronte di 10.000,00 euro di ricavi si determina forfettariamente un reddito imponibile di 4.000,00 euro che risulta pertanto essere svantaggioso).

DOPPIA OPZIONE

Per questo motivo il contribuente che vuole passare al regime ordinario deve essere molto attento ed effettuare una “doppia” opzione, perché anche tale secondo regime forfettario deve essere revocato con precisa opzione in favore del regime ordinario di determinazione del reddito che, nel caso di mancato superamento dei limiti per la contabilità ordinaria (400.000 euro di ricavi nel caso di prestazioni di servizi), ricadrà nella nuova determinazione del reddito per cassa, dove è consigliabile effettuare una ulteriore opzione, vale a dire quella del metodo della registrazione che prevede la presunzione di incasso o di pagamenti dei documenti nell’anno della loro registrazione.

 

Alberto Tealdi, a.tealdi@studiocugnasco.it

(da “L’Imprenditore Agricolo”)