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Articolo 62: la Cia segnala criticità


“L’articolo 62 della legge 27 del 24 marzo 2012, dal titolo “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” –dichiara il Direttore della Cia di Cuneo, Igor Varrone -ridefinisce le modalità contrattuali e di pagamento nella filiera agroalimentare all’interno dello Stato Italiano, con l’intento di eliminare gli squilibri esistenti a livello di potere negoziale, che penalizzano soprattutto i produttori agricoli. Esso potrà avere degli importantissimi effetti di maggiore equità nel mondo dei rapporti commerciali, ma un giudizio definitivo sulle nuove regole potrà essere espresso soltanto quando saranno state applicate e saranno entrate a pieno regime nelle relazioni commerciali interessate”.
“L’intervento normativo, in vigore dal 24 ottobre scorso, – rileva Varrone -è stato salutato con favore dai produttori agricoli. A causa della enorme sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i produttori agricoli da una parte e le imprese che acquistano i prodotti dall’altra, in particolar modo le catene della grande distribuzione organizzata, i compensi per i prodotti agricoli raramente riescono a coprire i costi sostenuti, i pagamenti sono molto dilazionati e non di rado i produttori sono costretti a prestazioni accessorie ingiustificate. L’art. 62 prescrive che ‘i contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari vengano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indichino, a pena di nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Questi contratti tra imprese devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.La violazione di queste norme, salvo che il fatto costituisca reato, è sottoposto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 20.000 Euro. L’importo della sanzione è determinato facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione.La competenza per l’accertamento, d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato, di questa violazione e per l’irrogazione della relativa sanzione è dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza”.
“Tutto bene quindi? Purtroppo no- commenta il direttore della Cia cuneese. Non solo sono fin troppo evidenti tutte le difficoltà e i problemi operativi derivanti dall’applicazione di una riforma di tale portata, ma esistono ancora delle questioni da chiarire. Ad esempio vanno definiti meglio i concetti di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, altrimenti il giudizio su questi principi non può che essere soggettivo. Inoltre c’è il rischio che la Gdo preferisca fornitori di altri Paesi che operano con condizioni più flessibili e per i quali non vale l’art.62. Insomma l’art.62 è un passo in avanti, ma permangono elementi di criticità che devono essere risolti con atti successivi, proprio per assicurare organicità, equità ed efficacia al provvedimento”.