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“Articolo 62” Istruzioni per l’uso


Per effetto dell’articolo 62 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili, deperibili e non deperibili, ceduti da aziende agricole a terzi, devono essere pagati entro 30 o 60 giorni; ma il Decreto Legge in questione introduce altre importanti novità riguardanti la vendita di prodotti agricoli, in merito al contratto di vendita fra le parti ed alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte. Vediamole nel particolare.
I prodotti agricoli deteriorabili soggetti all’art. 62 sono i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una scadenza non superiore a 60 giorni, i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche non sottoposti a trattamenti che prolunghino la durabilità degli stessi per un periodo superiore ai 60 giorni, i prodotti a base di carne e tutti i tipi di latte.
Dal 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del Decreto, non sono ammessi accordi o ordini verbali ed i termini di pagamento non possono superare i 30 giorni dal ricevimento della fattura per i prodotti deperibili ed i 60 giorni dal ricevimento della fattura per i prodotti non deperibili. Qualora si cedano prodotti delle due tipologie, occorre fare due fatture separate.
Dalla stessa data corre dunque l’obbligo di sottoscrivere un contratto, che deve avere alcuni contenuti obbligatori: durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento; il contratto deve avere forma esclusivamente scritta ed esistono già dei fac-simili a cui fare riferimento per evitare di incorrere in errori anche solo formali.
Il Decreto consente di adottare altri documenti, che assolvono alla forma scritta del contratto, ed in particolare i documenti di trasporto (DDT), la bolla di consegna, la fattura e anche l’ordine di acquisto realizzato dall’acquirente; ma a patto che questi documenti riportino con chiarezza quanto esposto nel paragrafo precedente, nonché una dicitura che confermi l’assolvimento degli obblighi di legge, da richiedere al proprio consulente fiscale.
Per i pagamenti oltre i limiti prestabiliti dovranno essere corrisposti inderogabilmente gli interessi di mora. Le sanzioni non scherzano e variano, a seconda dell’illecito realizzato, dai 516 ai 500.000 euro.
La normativa in questione ha però delle esclusioni ed in particolare non si applica alla vendita diretta al consumatore finale, ai conferimenti a cooperative, ai conferimenti alle organizzazioni di produttori, alla vendita con pagamento alla consegna, alle vendite all’estero.