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Alimentari: dal 24 ottobre si pagano a 30 e 60 giorni


Dal 24 ottobre 2012 le regole per la compravendita di prodotti agricoli cambieranno radicalmente. Non tanto per effetto dell’obbligo della stesura del contratto in forma scritta, ma per l’obbligo di rispettare i termini di pagamento di 30 o di 60 giorni a partire dalla fine del mese di ricevimento fattura.
Si tratta di una normativa sostanzialmente favorevole al settore agricolo che potrà riscuotere i pagamenti delle cessioni di prodotti agricoli entro termini ragionevoli, ma il settore agricolo e zootecnico deve anche considerare che a sua volta è acquirente di prodotti agricoli (mangimi, foraggi, ecc.) che dovrà pagare entro i termini di 30 o 60 giorni. Il rispetto dei termini di legge è perentorio e prescinde dall’accordo tra le parti. Quindi anche se fornitore e cliente concordano un termine di pagamento più lungo comunque l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, mediante l’ausilio della Guardia di Finanza può applicare la sanzione da 500 euro a 500.000 mila euro; la norma di legge precisa che la misura della sanzione è determinata facendo riferimento al fatturato del debitore, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Ricapitoliamo in sintesi le nuove regole per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari fissate dell’articolo 62, del D.L. n. 1/2012 e dal decreto attuativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordando che i nuovi obblighi sono due e cioè la stesura del contratto scritto di vendita ed il rispetto dei termini di pagamento, l’ambito di applicazione riguarda le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avviene nel territorio dello Stato italiano.
Le esclusioni
Solo tre sono i casi in cui le nuove norme non si applicano:
a) I conferimenti di prodotti agricoli ed ittici, alle società cooperative agricole, comprese le organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio;
b) le cessioni istantanee e cioè quelle in cui il pagamento è contestuale alla consegna;
c) le cessioni nei confronti di privati consumatori.
Purtroppo la norma non prevede una franchigia e pertanto le forniture di prodotti agricoli ed alimentari, fuori dalle tre ipotesi di esclusione, di qualsiasi importo anche minima devono essere sottoposte alle nuove regole.