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Agricoltura biologica revisione accreditamento


Accredia ha approvato la revisione del Regolamento tecnico per l’accreditamento degli organismi di controllo in agricoltura biologica predisposta insieme ad un Gruppo di lavoro costituito, tra gli altri, da rappresentanti di Coldiretti, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Conferenza Stato – Regioni e di altre associazioni di settore.

La versione attualmente in vigore del RT-16 riporta dei criteri, ma lascia spazio agli Organismi di Controllo nell’applicazione, con la conseguenza che a distanza di tempo è emerso un comportamento disomogeneo sul territorio nazionale.

Lo scopo del regolamento che definisce prescrizioni per gli Organismi di Certificazione, è quello di fornire a tutte le parti interessate alla certificazione di prodotti biologici un quadro di riferimento omogeneo per la gestione degli schemi di certificazione validati da Accredia da parte degli OdC delle produzioni biologiche, garantendo: la disponibilità di una serie di dati e di informazioni a tutti i soggetti interessati; il loro utilizzo ai fini di una miglior gestione complessiva dello schema di certificazione; omogeneità di approccio a una serie di problemi comuni.

E’ stata disciplinata, inoltre, la valutazione del rischio di non conformità delle attività poste in essere dagli operatori biologici, ai fini della predisposizione dei piani di controllo. In linea generale si afferma: la centralità dell’operatore relativamente alla responsabilità della conformità del prodotto e di conseguenza della corretta gestione ed utilizzo delle dichiarazioni di conformità; l’onere di una sorveglianza più incisiva da parte degli OdC, rafforzando la fase di carattere preventivo, e con meccanismi di ritiro della certificazione più stretti ed in tempi consoni all’effettiva natura dei prodotti.

Con lo scopo di individuare i requisiti minimi in materia di controlli e le misure cautelative applicabili a tutti gli Operatori assoggetti al sistema di controllo ai sensi del Reg. CE n. 834/2007, sono stabiliti i requisiti minimi di un processo di classificazione delle attività condotte dagli Operatori basato su una valutazione dei rischi potenziali di loro non conformità al metodo di produzione biologica, in modo da poter definire lo schema di controllo più adeguato per controllare l’operatore stesso.

Un operatore che svolge più attività (Produzione Vegetale, Produzione Animale, Produzione Preparazioni Alimentari) avrà pertanto diversi rischi potenziali associati alle diverse attività i quali dovranno essere considerati indipendentemente.

Lo schema di rilascio delle certificazioni è basato sulla certificazione dei processi, associata ad un’autorizzazione rilasciata dall’OdC all’operatore a dichiarare i lotti di prodotto che consegna ai propri clienti “conformi”; questo schema può essere attivato solo se l’OdC mette in atto un sistema di valutazione dell’operatore che preveda la stima dei possibili rischi di non conformità associati alle attività dell’operatore, e, in conseguenza a tale valutazione, sia stabilito (ed aggiornato periodicamente) il Piano di controllo dell’operatore agendo sui due strumenti fondamentali a disposizione per la gestione dello schema di certificazione: controlli svolti sull’operatore; le attività di prova svolte su campioni prelevati sia dalla produzione che nella catena di distribuzione.

La valutazione dell’operatore ha sempre un carattere preventivo, salvo poi essere aggiornata in funzione dei risultati dei controlli eseguiti. Sono individuati una serie di “fattori di rischio”, che sono specifici per ciascuna delle cinque tipologie di attività caratteristiche del Settore: Produzione Vegetale, Produzione di Alghe Marine, Produzione Animale, Produzioni Animali d’Acquacoltura e Preparazioni Alimentari. Per ogni “fattore di rischio” sono individuati tre diversi livelli di rischio di produzione “non conforme”: ALTO, MEDIO, BASSO.

Per quanto concerne l’identificazione dei fattori di rischio, al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti che non siano conformi alle norme, sono identificati alcuni fattori di rischio suddividendoli, per ogni attività di valutazione (produzione vegetale, produzione alghe marine, produzione animale, produzioni animali d’acquacoltura e preparazioni alimentari).

Per quanto riguarda l’identificazione dei singoli fattori di rischio e la loro associazione ad ogni settore produttivo si veda la Tabella di correlazione tra “Fattori di rischio” e “Valori di rischio”, Allegato I al presente regolamento tecnico.

La valutazione dei fattori di rischio è utilizzata per confrontare il ruolo dei diversi possibili fattori di rischio al fine di determinare una scala di importanza. Tale valutazione è elaborata per livelli di pericolosità associati ad un singolo fattore di rischio: Attività ad alto rischio; Attività a medio rischio; Attività a basso rischio.

Pertanto, il regolamento tecnico va considerato unicamente nella sua integrità e non può essere preso in considerazione parzialmente, rispetto allo scopo per cui è stato elaborato. L’assegnazione del rischio può essere confermata solo a seguito del primo sopralluogo condotto presso l’operatore. Qualora nell’applicazione del metodo riportato nell’Allegato I del RT 16 emergano casi particolari ai quali le regole generali applicabili si mostrassero inadeguate sarà compito degli OdC segnalarli al GdL affinchè quest’ultimo faccia le valutazioni del caso.

Si evidenzia, inoltre, che eventuali disposizioni normative adottate dal Ministero delle Politiche Agricole che andranno ad incidere sullo schema di certificazione regolamentato, saranno automaticamente applicate, e andranno a modificare lo schema. Il contenuto del regolamento potrà, quindi, essere oggetto di revisione anche in momenti successivi alla sua emanazione. I tempi di applicazione saranno stabiliti di volta in volta ad eccezione delle revisioni che riguardano le disposizioni normative che, si precisa, dovranno essere applicate nei termini previsti dalle stesse.

Considerando che i programmi di sorveglianza sono predisposti dagli Organismi di Controllo annualmente, alla fine di novembre, e tenendo conto delle modifiche che richiede il nuovo sistema e che riguardano principalmente la necessità di adeguamento dei sistemi informatici degli OdC, si è stabilito che il programma 2017 venga predisposto sulla base del vecchio e del nuovo sistema per validarne l’efficacia. Il 2018, invece, dovrà prevedere obbligatoriamente il nuovo metodo come metodo unico da adottare.

(Fonte: Coldiretti)