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Agricoltori esonerati dall’iscrizione al Conai


Il Conai – Consiglio nazionale imballaggi è un ente preposto a raccordare i vari attori presenti sul mercato che producano e/o utilizzino imballaggi, al fine di razionalizzarne e suddividerne il costo della gestione, dello smaltimento e del recupero a fine carriera.
In linea generale, devono iscriversi al Conai principalmente coloro i quali producano imballaggi, li importino immettendoli per la prima volta in circolazione nel Paese o li acquistino per destinarli alla vendita pieni o vuoti.
L’interrogativo che sorge spontaneo, dunque, è se anche un’azienda agricola che acquisti imballaggi per la propria attività e li rivenda debba essere assoggettata o meno a tale obbligo. Capirlo, poi, può essere fondamentale, anche considerando le sanzioni elevate previste per chi aggiri tale obbligo.
Un esempio di azienda agricola alle prese con degli imballaggi può essere quello del frutticoltore che acquisti cassette per vendere sul mercato la propria frutta ad uno stadio di confezionamento più avanzato rispetto ai bins.
Il recente testo del Collegato Agricolo (riferimento Legge 28 luglio 2016, n. 154), in particolare all’Art. 11, comma II, recita “Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva”.
Dunque, si prevede l’esclusione, per le imprese agricole, dall’obbligo di adesione al Conai o ad altro consorzio/sistema privato di raccolta.
Il frutticoltore dell’esempio di cui sopra, pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbe esonerato da tali obblighi.
Una semplificazione, questa, non di poco conto e che potrebbe agevolare le aziende agricole, snellendone gli impegni burocratici.

Angelo Pasero, Agrieuro (Savigliano)