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Agricoltore vero l’importanza di esserlo


La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E, del 27 ottobre, in risposta ad un quesito in merito alla tassazione forfettaria dei ricavi di una società agricola derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, tratta il tema dello svolgimento esclusivo dell’attività agricola e delle attività agricole connesse da parte delle società medesime.

ESERCIZIO ESCLUSIVO

In particolare, la possibilità introdotta dalla L. 296/2006 di optare per la tassazione su base catastale per la determinazione del reddito di società agricole siano esse in nome collettivo, in accomandita semplice od a responsabilità limitata, prevede una serie di vincoli da rispettare tra i quali appunto l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile. Si è pertanto in presenza di una società agricola solo quando nell’oggetto sociale è anche previsto l’esercizio esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse (tra le quali rientra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto dell’interpello di cui sopra). Tale esclusività, ovviamente, non può essere solamente formale, ma deve trovare riscontro nell’effettiva attività svolta dalla società. A questo proposito è opportuno comprendere pienamente i comportamenti da adottare onde evitare il disconoscimento del regime fiscale “agricolo” che comporterebbe l’accertamento di base imponibile e conseguenti sanzioni.

QUESTIONE AFFITTO

In questo frangente particolare attenzione è necessaria prestarla all’affitto di terreni e fabbricati della società agricola in regime catastale. Questo perchè tale “attività” esula da quelle di cui all’art. 2135 del codice civile e pertanto comporterebbe la decadenza dal regime catastale. Considerato che la possibilità, ed a volte la necessità, di locare da parte della società agricola terreni od immobili propri non è assolutamente remota, con l’art. 36, co. 8, D.L. 179/2012 è stata prevista, seppur con limitazione del 10% sui ricavi, la possibilità anche per tali soggetti di concedere in affitto propri beni, in particolare la norma recita: “non costituiscono distrazione… la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, semprechè i ricavi derivanti dalla locazione e affitto dei beni non superi il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi”. Con riferimento all’affitto di terreni agricolo questi devono ovviamente mantenere l’utilizzo agricolo anche in capo al conduttore così come per i fabbricati strumentali (ricovero attrezzi, stalle, ecc…) che devono continuare ad essere destinati all’attività agricola.

ABITAZIONI E SOCIETA’

Diverso invece il caso della locazione di immobili abitativi che possono essere locati a qualsiasi soggetto anche non agricoltore.
Sempre per il rispetto della esclusività di cui sopra, alle società agricole non è consentito detenere partecipazioni in altre società a meno che queste non siano a loro volta agricole ed i dividendi percepiti siano inferiori ai ricavi dell’attività agricola svolta dalla società che detiene la partecipazione.

Alberto Tealdi
a.tealdi@studiocugnasco.it

(da: L’Imprenditore Agricolo)